Con la nuova disciplina dell’iperammortamento valida per il triennio 2026-2028 il legislatore rilancia il sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e introduce, in continuità con la transizione energetica, un perimetro dedicato all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di una misura di particolare interesse per le imprese che intendono pianificare in modo strategico i propri piani di investimento, sfruttando un meccanismo di maggiorazione del costo fiscalmente deducibile particolarmente vantaggioso negli scaglioni più bassi di spesa.
Chi può accedere al beneficio
Possono accedere all’iperammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, senza limitazioni dimensionali o settoriali esplicite. La spettanza del beneficio è tuttavia subordinata a due condizioni essenziali: il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Si tratta di presidi di compliance ormai trasversali a tutte le agevolazioni di natura industriale, che le imprese devono verificare con attenzione prima di avviare il percorso di accesso.
La meccanica dell’agevolazione e la finestra temporale
L’iperammortamento opera sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In concreto, il costo di acquisizione del bene viene maggiorato secondo aliquote definite, e questa maggiorazione consente di dedurre fiscalmente un importo superiore a quello effettivamente sostenuto. La finestra temporale per effettuare gli investimenti agevolabili va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, un orizzonte triennale che consente alle imprese di pianificare con un certo respiro i propri piani di crescita tecnologica.
Investimenti 4.0 e nuovo perimetro dei beni agevolabili
L’agevolazione si applica in primo luogo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli allegati IV e V annessi alla legge, che sostituiscono i tradizionali allegati A e B della precedente disciplina su industria 4.0. Per accedere al beneficio è necessario che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito tecnico che resta uno dei pilastri identificativi degli investimenti 4.0. Una novità rilevante riguarda la provenienza geografica: i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, condizione che orienta in modo deciso le scelte di approvvigionamento delle imprese verso fornitori comunitari.
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Il secondo ambito di applicazione, di matrice più recente e coerente con gli obiettivi di transizione energetica, riguarda i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare, il legislatore ha posto un vincolo qualitativo specifico: sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Si tratta di una scelta che premia la qualità tecnologica dei moduli installati e che le imprese dovranno tenere presente in fase di selezione del fornitore.
Le percentuali di maggiorazione e il beneficio fiscale stimato
Il meccanismo dell’agevolazione è strutturato per scaglioni decrescenti, in modo da concentrare il vantaggio fiscale sugli investimenti di importo più contenuto e sostenere principalmente le piccole e medie imprese. Per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione del costo è pari al 180%, con un beneficio fiscale stimato al 43,2% applicando un’aliquota IRES del 24%. Per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro la maggiorazione scende al 100%, con un beneficio fiscale stimato del 24%. Per la quota superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro la maggiorazione si assesta al 50%, con un beneficio fiscale stimato del 12%. Oltre la soglia dei 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione, scelta che riflette l’orientamento del legislatore verso un sostegno selettivo e diffuso piuttosto che concentrato su grandi singoli progetti.
La procedura telematica tramite la piattaforma GSE
Per accedere al beneficio l’impresa deve trasmettere in via telematica, attraverso una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. Si tratta di una soluzione operativa che integra in modo coerente il presidio energetico già svolto dal GSE in altri ambiti e che richiede alle imprese una preparazione documentale accurata, sia sul piano tecnico sia su quello giuridico, per evitare ritardi o contestazioni in fase di istruttoria.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma a precise condizioni. Il sostegno complessivo non deve coprire le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non deve portare al superamento del costo effettivamente sostenuto. La base di calcolo dell’iperammortamento, di conseguenza, viene assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti, a qualunque titolo, per le stesse spese ammissibili. È inoltre prevista una specifica esclusione: la maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni dell’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ossia del Credito d’imposta 4.0 o 5.0. Il legislatore ha quindi voluto evitare la sovrapposizione tra i due principali strumenti di incentivazione, lasciando all’impresa la scelta su quale percorso intraprendere in funzione del proprio profilo di investimento e della propria pianificazione fiscale.
Cessione, delocalizzazione e sostituzione del bene agevolato
La disciplina contiene anche un meccanismo di tutela per il caso in cui, durante il periodo di fruizione della maggiorazione, il bene oggetto dell’agevolazione venga ceduto a titolo oneroso oppure destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto. In queste ipotesi la fruizione delle quote residue non viene meno, a condizione che nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. È un meccanismo che garantisce continuità del beneficio in caso di rinnovi tecnologici e che premia chi mantiene attivo il proprio percorso di innovazione anche in presenza di operazioni straordinarie sui beni strumentali.
Una pianificazione strategica per cogliere appieno l’opportunità
L’iperammortamento 2026-2028 si presenta come una leva fiscale di rilievo, ma richiede un’analisi accurata sotto il profilo tecnico e amministrativo. La corretta classificazione dei beni rispetto agli allegati IV e V, la verifica della provenienza europea, l’aderenza ai requisiti di interconnessione, la qualificazione degli impianti fotovoltaici e la gestione coordinata con le altre agevolazioni in essere sono tutti elementi che incidono in modo diretto sulla spettanza del beneficio. Una pianificazione anticipata, supportata da una verifica preventiva delle condizioni tecniche e da una predisposizione documentale conforme allo standard richiesto dalla piattaforma GSE, consente alle imprese di consolidare il vantaggio fiscale e di affrontare con serenità eventuali successivi controlli.
