La gestione dei crediti d’imposta legati ad attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design rappresenta da anni uno dei temi più delicati per le imprese italiane. Tra incertezze interpretative, controlli a posteriori e contenziosi tributari spesso onerosi, la Certificazione MIMIT si è imposta come uno strumento decisivo per consolidare in via preventiva la spettanza del beneficio fiscale e ridurre drasticamente il rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Che cos’è la certificazione MIMIT e quale ruolo svolge
Introdotta dall’art. 23 del D.L. 73/2022, la Certificazione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attesta la corretta qualificazione degli investimenti realizzati, o ancora da realizzare, nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il rilascio è competenza esclusiva dei soggetti iscritti all’apposito Albo MIMIT, che operano sulla base di criteri tecnici rigorosi e standardizzati.
L’elemento centrale, e che ne giustifica la rilevanza strategica, è l’efficacia vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Una volta certificato, un progetto non può più essere contestato in sede di verifica sulla sua natura di attività agevolabile: la qualificazione tecnica diventa un dato acquisito, non più rimettibile in discussione dagli organi di controllo. Si tratta di una garanzia particolarmente preziosa in un contesto in cui i recuperi a posteriori hanno generato negli ultimi anni un volume notevole di contenzioso.
Quali crediti d’imposta possono essere certificati
L’ambito di applicazione della Certificazione è ampio e copre l’intera evoluzione normativa in materia. Rientrano nel perimetro i crediti d’imposta disciplinati dall’art. 3 del D.L. 145/2013, riferiti ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019, nonché quelli previsti dall’art. 1, commi 198-208, della L. 160/2019, applicabili dal 2020 in avanti. Anche la nuova Patent Box, introdotta con l’art. 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, può formare oggetto di certificazione, così come i progetti di R&S, innovazione e design già conclusi oppure ancora in fase di avvio.
Un aspetto di particolare interesse riguarda la possibilità di richiedere la Certificazione anche quando sia già in corso un’attività di controllo, a condizione che non sia ancora stato notificato un processo verbale di constatazione o un altro atto impositivo. La finestra temporale, dunque, resta aperta fino allo step formale di contestazione, offrendo alle imprese un margine di intervento utile per mettersi al riparo.
Il quadro interpretativo tra manuale di Frascati e nuovi orientamenti giurisprudenziali
Per i crediti maturati nel periodo 2015-2019 la questione tecnicamente più rilevante riguarda l’applicabilità retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati. Sul punto, l’Atto di indirizzo del Viceministro delle Finanze del 1° luglio 2025 ha introdotto una distinzione fondamentale tra credito inesistente e credito non spettante. Il primo si configura quando manca il presupposto costitutivo del beneficio, ad esempio perché l’attività non è stata svolta o la documentazione è falsa, e comporta una sanzione pari al 70% con termine di accertamento di otto anni. Il credito non spettante, invece, riguarda i casi in cui l’attività esiste ma non aderisce pienamente ai requisiti tecnici, e comporta una sanzione del 25% con termine ridotto a cinque anni. L’Atto ha chiarito, in modo particolarmente significativo, che il difetto dei requisiti qualitativi, come ad esempio un grado di innovatività insufficiente, configura un credito non spettante e non un credito inesistente.
Su questo solco si è inserita la sentenza del TAR Lazio n. 15039 del 29 luglio 2025, che ha affermato un principio di grande impatto pratico: il Manuale di Frascati, recepito formalmente nell’ordinamento italiano soltanto con la L. 160/2019, non può essere applicato retroattivamente ai periodi d’imposta precedenti. Il Tribunale ha così disapplicato le disposizioni regolamentari, in particolare il D.P.C.M. 15 settembre 2023 e le Linee guida 2024, nella parte in cui estendevano tali criteri al credito previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013. L’orientamento è stato ulteriormente confermato dal Quaderno della Giustizia Tributaria, volume 5 del dicembre 2025, che ne ha registrato la prevalenza nella giurisprudenza di merito.
Proroga biennale dei termini di controllo per i crediti utilizzati nel 2016 e 2017
Sul fronte dei termini per l’attività di accertamento, il D.Lgs. 186/2025 ha modificato l’art. 5, comma 12, del D.L. 146/2021 estendendo di due anni i termini di decadenza per l’emissione degli atti di recupero relativi ai crediti d’imposta in ricerca e sviluppo. La proroga interessa specificamente i crediti utilizzati in compensazione negli anni 2016 e 2017, indipendentemente dal periodo in cui il credito è maturato: ciò significa, ad esempio, che un credito sorto nel 2015 ma compensato nel 2016 rientra a pieno titolo nel perimetro dell’estensione.
Sotto il profilo soggettivo la novità riguarda le imprese che hanno fruito del credito ex art. 3 del D.L. 145/2013, mentre dal punto di vista temporale il riferimento è ai crediti compensati negli anni indicati. L’effetto pratico è che l’Amministrazione finanziaria dispone ora di ulteriori ventiquattro mesi per notificare gli eventuali atti di recupero, allungando in modo non trascurabile la finestra di esposizione delle imprese e rendendo ancora più strategica una tutela preventiva attraverso la Certificazione.
Perché muoversi adesso conviene
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi mesi ha reso il quadro più chiaro ma anche più articolato. Da un lato, la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante e la non retroattività del Manuale di Frascati offrono argomenti difensivi solidi alle imprese interessate da contestazioni sui crediti del periodo 2015-2019. Dall’altro, la proroga dei termini di accertamento prolunga il rischio per chi ha compensato crediti nel 2016 e 2017, ampliando di fatto il bisogno di un presidio tecnico e giuridico stabile.
In questo scenario la Certificazione MIMIT si conferma come la soluzione più efficace per chiudere in anticipo ogni possibile spazio di contenzioso, trasformando l’incertezza in un dato acquisito e tutelando la liquidità aziendale derivante dal credito d’imposta.
Sinergie Tecnologiche, partner certificatore iscritto all’albo MIMIT
Il team di Sinergie Tecnologiche include professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei certificatori MIMIT, abilitati al rilascio della Certificazione dei crediti d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione e design. L’attività di supporto copre l’intero percorso, dall’analisi preliminare di ammissibilità dei progetti rispetto ai criteri normativi applicabili ratione temporis, alla predisposizione della documentazione tecnica secondo lo schema delle tredici sezioni richieste dal MIMIT, fino alla verifica puntuale dei cinque criteri di Frascati e alla redazione delle motivazioni tecniche per ciascun progetto.
A valle dell’istruttoria, il team rilascia la certificazione con effetto vincolante verso l’Amministrazione finanziaria. L’assistenza prosegue anche nelle fasi successive, sia in caso di controlli da parte del MIMIT o dell’Agenzia delle Entrate, con un supporto tecnico e documentale dedicato, sia in sede di contenzioso tributario, attraverso la redazione di perizie tecniche di parte nei casi in cui, a seguito della notifica di un PVC o di un atto impositivo, non sia più possibile accedere alla Certificazione. Un approccio integrato che consente alle imprese di affrontare in sicurezza tanto la fase preventiva quanto quella eventualmente difensiva.
Per approfondimenti e per valutare l’ammissibilità dei propri progetti è possibile contattare Sinergie Tecnologiche all’indirizzo info@sinergietecnologiche.it oppure al numero 051 1993 1050.
