La fase più tecnica della procedura ZES Unica si concentra nella compilazione della Comunicazione integrativa, il documento con cui l’impresa attesta gli investimenti effettivamente realizzati al termine del periodo di riferimento. È in questa sede che il modello richiede di distinguere con precisione tra investimenti complessivi e quota tecnologica, di classificare correttamente i beni strumentali nelle apposite categorie e di calcolare il credito d’imposta spettante anche tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista dal Regolamento STEP. Si tratta di un passaggio cruciale, perché un errore in questa fase può tradursi in una riduzione del beneficio o, in caso di vincoli non rispettati, nella decadenza dall’agevolazione.
Il principio fondamentale del raccordo tra Sezione II e Sezione III
La Comunicazione integrativa del Quadro B si fonda su un principio operativo di estrema importanza: nella Sezione II, dedicata agli investimenti complessivi e al credito spettante, devono essere indicati anche gli investimenti che vengono successivamente dettagliati nella Sezione III, dedicata invece all’elenco analitico dei beni strumentali per tipologia tecnologica. Le due sezioni non sono compartimenti separati, ma due rappresentazioni complementari dello stesso investimento: la prima fornisce la lettura per tipologia di bene (impianti, macchinari, attrezzature, immobili), la seconda offre la lettura per natura tecnologica (sistemi digitali, automazione, hardware e software, prototipazione avanzata, beni per ricerca e sviluppo).
Il raccordo tra le due letture è garantito dai righi B11bis, B12bis e B13bis, che hanno la funzione specifica di isolare, all’interno di ciascuna tipologia di bene della Sezione II, la quota parte tecnologica corrispondente ai beni elencati nella Sezione III. Si tratta di un meccanismo che richiede attenzione nella compilazione, perché una mancata o errata corrispondenza tra le due sezioni rappresenta una delle anomalie più frequenti rilevabili in fase di verifica.
La classificazione dei beni strumentali nei righi B30-B35
La Sezione III del Quadro B classifica i beni in sei categorie progressive, identificate dai righi B30 al B35. Il rigo B30 raccoglie i sistemi produttivi digitali, mentre il B31 è dedicato all’automazione e alla robotica. Il B32 comprende l’hardware, il software, le soluzioni cloud e le piattaforme di big data, mentre il B33 è riservato ai sistemi di prototipazione avanzata, comprensivi di tecnologie 3D e di macchine a controllo numerico. Il rigo B34 individua i beni destinati ad attività di ricerca e sviluppo e ai servizi avanzati. Infine, il rigo B35 raccoglie residualmente tutti i beni non tecnologici e gli immobili.
Una distinzione fondamentale, sul piano operativo, riguarda il fatto che soltanto gli importi dei righi B30-B34 confluiscono nei righi “bis” della Sezione II e quindi nella quota tecnologica del calcolo del credito. I beni del rigo B35, pur essendo agevolabili, non concorrono alla maggiorazione applicabile alle componenti tecnologiche e mantengono la loro evidenza nei soli righi ordinari della Sezione II. Questa scelta riflette la volontà del legislatore di valorizzare in modo specifico la componente di trasformazione digitale e tecnologica degli investimenti, pur all’interno di una disciplina che resta complessivamente unitaria.
Il meccanismo dei righi “bis” come ponte tra sezioni
Il funzionamento dei righi “bis” segue una logica precisa. Il rigo B11bis, in colonna 1, riporta la quota parte degli impianti già indicati al rigo B11 che corrisponde a beni rientranti nei righi B30-B34 della Sezione III. Analogamente, il rigo B12bis isola la quota parte dei macchinari del rigo B12 di natura tecnologica, mentre il rigo B13bis fa lo stesso per le attrezzature del rigo B13. Per gli immobili del rigo B14 non è previsto alcun rigo “bis”, coerentemente con il fatto che gli immobili strumentali non sono mai classificabili come beni tecnologici nelle categorie B30-B34.
Per ciascun rigo “bis” è previsto inoltre, nelle colonne 2 e 3, il dato relativo agli aiuti di Stato o de minimis e alle altre agevolazioni riferiti al solo costo della componente tecnologica. Questa duplicazione di informazione non è ridondante, ma serve a separare nel calcolo del credito la dinamica degli aiuti che insistono sui beni tecnologici da quella che insiste sull’investimento complessivo, dato indispensabile per la corretta applicazione delle regole di cumulo.
Un esempio pratico di compilazione del quadro B integrativo
Per cogliere il meccanismo nella sua dimensione operativa è utile considerare un esempio concreto. Supponiamo che un’impresa abbia realizzato un investimento articolato come segue: 500.000 euro di impianti, dei quali 300.000 euro corrispondono a un sistema produttivo digitale classificabile al rigo B30; 400.000 euro di macchinari, dei quali 250.000 euro riconducibili a sistemi di automazione del rigo B31; 100.000 euro di attrezzature, integralmente destinate a prototipazione avanzata del rigo B33; infine 200.000 euro di immobili strumentali.
In sede di compilazione, la Sezione II registra gli importi complessivi nei righi B11, B12, B13 e B14. La Sezione III dettaglia i beni tecnologici nei righi B30, B31 e B33. I righi “bis” della Sezione II realizzano il raccordo: B11bis colonna 1 esporrà 300.000 euro, B12bis colonna 1 esporrà 250.000 euro, B13bis colonna 1 esporrà 100.000 euro. Il totale della componente tecnologica risulta pari a 650.000 euro, importo che costituisce la base del credito d’imposta esposto al rigo B19 colonna 5bis. Il rigo B14 relativo agli immobili, pur concorrendo all’investimento complessivo, non genera alcun rigo “bis” e non incide sulla colonna 5bis.
Le regole di compilazione del rigo B10 e dei righi B11-B14
Il rigo B10 ripartisce l’investimento complessivo in tre componenti. La colonna 1 espone l’investimento realizzato, fatturato e certificato, documentato attraverso le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio e attestato dalla certificazione del revisore. La colonna 2 raccoglie gli investimenti realizzati ma non fatturabili, anch’essi certificati: rientrano in questa categoria, ad esempio, l’acquisto di un immobile da privato, le operazioni di locazione finanziaria e i casi di IVA indetraibile. La colonna 3 espone l’eventuale quota di investimento non ancora realizzato rispetto a quanto dichiarato nella Comunicazione originaria.
I righi B11, B12, B13 e B14 dettagliano l’investimento per tipologia di bene, riferendosi rispettivamente a impianti, macchinari, attrezzature e immobili. Per ciascuno di questi righi la colonna 1 espone il costo dei beni agevolabili al netto dell’IVA, importo che deve essere uguale o inferiore a quello indicato nella Comunicazione originaria, in coerenza con il vincolo che impedisce di aumentare il beneficio in fase integrativa. Le colonne 1 e 2 del rigo B10 sono invece compilate automaticamente dal software a valle dell’inserimento dei righi B11-B14, garantendo la coerenza interna del modello.
Le colonne dedicate agli aiuti di Stato e alle altre agevolazioni
Per ciascuno dei righi B11-B14, oltre al costo dei beni in colonna 1, la disciplina prevede due colonne dedicate alle eventuali altre agevolazioni che insistono sui medesimi beni. La colonna 2 raccoglie gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis concessi o richiesti sugli stessi beni agevolabili, mentre la colonna 3 individua le altre agevolazioni che, pur incidendo sui medesimi costi, non sono qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE. La distinzione è rilevante perché incide sulle regole di cumulo e sulla determinazione del credito netto effettivamente spettante. Lo stesso schema, con colonne 2 e 3, si applica anche ai righi “bis”, consentendo una lettura disaggregata anche per la sola componente tecnologica.
Il calcolo del credito al rigo B19 e le sue declinazioni
Il rigo B19 rappresenta il momento di sintesi del Quadro B integrativo. Le colonne 1, 2 e 3 contengono la somma aritmetica dei corrispondenti valori dei righi B11, B12, B13 e B14, restituendo il totale complessivo dei costi, degli aiuti di Stato e delle altre agevolazioni. La colonna 4 espone l’intensità percentuale applicabile in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, determinata in funzione della regione e della dimensione d’impresa. La colonna 5 calcola il credito d’imposta spettante, importo che resta modificabile attraverso l’apposita casella “Credito da ridurre” qualora l’impresa intenda fruire di un credito inferiore a quello massimo riconoscibile.
Particolare rilievo assume la colonna 5bis, che individua la quota del credito complessivo riferita ai soli investimenti tecnologici, ossia alla somma dei valori esposti nelle colonne 1 dei righi B11bis, B12bis e B13bis. Le colonne 6 e 7 chiudono il rigo ripartendo il credito tra la quota corrispondente agli investimenti fatturati, ossia quelli esposti in colonna 1 del rigo B10, e la quota corrispondente agli investimenti non fatturabili, esposti in colonna 2 dello stesso rigo. Questa ripartizione finale ha rilevanza diretta sulle modalità di utilizzo del credito, perché la disciplina prevede regole differenziate a seconda della natura fatturabile o non fatturabile dell’investimento sottostante.
La maggiorazione STEP per gli investimenti in tecnologie strategiche
Un capitolo a sé stante è quello della maggiorazione prevista dal Regolamento UE 795/2024, comunemente noto come Regolamento STEP, dedicato agli investimenti in tecnologie strategiche per la transizione digitale e verde. La maggiorazione si traduce in un incremento dell’intensità di aiuto applicabile, che si somma ai valori standard previsti dalla Carta degli aiuti regionali. L’incremento si attesta in genere intorno a dieci punti percentuali, modificando in modo significativo la dimensione del beneficio per le imprese ammissibili.
L’effetto può essere apprezzato confrontando le intensità per dimensione media o grande nelle varie regioni: in Campania l’intensità passa dal 40% standard al 50% con STEP, in Basilicata dal 30% al 40%, in Puglia in area JTF dal 50% al 60%, in Sardegna in area JTF dal 40% al 50%, e in Abruzzo dal 15% al 20%. Si tratta di differenziali che, applicati a investimenti di importo elevato, possono generare un incremento di credito d’imposta di centinaia di migliaia di euro. L’inquadramento dell’investimento all’interno del perimetro STEP richiede una verifica accurata dei requisiti tecnologici e una specifica indicazione nella colonna 11 del rigo B2 della Sezione I del Quadro B, dove il modello prevede la casella dedicata agli investimenti rientranti nel Regolamento UE 795/2024.
Una compilazione tecnicamente accurata come presupposto del beneficio
La sezione del modello dedicata agli investimenti realizzati, al raccordo tra investimento complessivo e quota tecnologica e all’eventuale maggiorazione STEP costituisce il cuore tecnico della procedura ZES Unica. La corretta classificazione dei beni nei righi B30-B35, l’attenta compilazione dei righi “bis” della Sezione II, la coerenza tra le due sezioni e la verifica dei requisiti di accesso alla maggiorazione STEP sono operazioni che richiedono competenza tecnica e una visione integrata dell’investimento. Errori di classificazione, omissioni nei righi “bis” o difetti di documentazione possono tradursi in riduzioni significative del credito o in contestazioni successive da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una compilazione tecnicamente accurata, supportata da un dialogo costante con il revisore certificatore, rappresenta il presupposto operativo per cogliere appieno il vantaggio fiscale offerto dalla disciplina.
