Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nella Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno entra in una nuova fase con il triennio 2026-2028. Si tratta di una delle leve fiscali più rilevanti per il rilancio degli investimenti produttivi nelle aree del Sud Italia e, più recentemente, anche in alcune regioni del Centro. Comprendere correttamente il quadro normativo, individuare i soggetti che possono accedere al beneficio e definire con precisione gli investimenti agevolabili è il punto di partenza imprescindibile per qualsiasi pianificazione strategica.
Il quadro normativo di riferimento
La base normativa dell’agevolazione è rappresentata dall’articolo 16 del D.L. 124/2023, come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025 n. 199. La disciplina si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con una fruizione articolata anno per anno, e trova la sua attuazione operativa nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 3882/2026 del 30 gennaio 2026, che ha definito modelli e istruzioni per la presentazione delle istanze.
A questa cornice di riferimento si affianca un articolato corpus di normativa complementare. Il D.M. 17 maggio 2024 disciplina le modalità di accesso e i criteri di fruizione del beneficio, mentre il Regolamento UE n. 651/2014 fornisce il quadro europeo degli aiuti a finalità regionale, in particolare attraverso il suo articolo 14. Il Regolamento UE n. 795/2024, noto come Regolamento STEP, prevede una specifica maggiorazione di intensità per investimenti in tecnologie strategiche, mentre la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con Decisione CE C(2021) 8655, definisce le percentuali massime di aiuto per ciascuna zona. La legge 171/2025 ha esteso il perimetro della ZES Unica alle Regioni Marche e Umbria, e l’articolo 1, comma 443, della legge 199/2025 contiene un rinvio al D.M. 17 maggio 2024 per quanto non espressamente previsto dalla nuova disciplina.
Le imprese beneficiarie e i requisiti di accesso
Possono accedere al beneficio le imprese di qualsiasi dimensione, dalle micro alle piccole, dalle medie alle grandi, a condizione che dispongano di strutture produttive ubicate all’interno della ZES Unica. La disciplina richiede una serie di requisiti formali e sostanziali: l’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, deve essere in possesso di un DURC valido che attesti la regolarità contributiva, non deve trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non deve essere qualificabile come impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento 651/2014.
Il possesso di tutti questi requisiti è attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare o dal rappresentante legale e allegata alla Comunicazione di accesso al beneficio. Si tratta di un passaggio formale ma sostanziale, perché eventuali dichiarazioni inesatte o omissive possono incidere in modo significativo sulla spettanza del credito e sulle conseguenze in fase di controllo.
I settori esclusi dall’agevolazione
La disciplina individua con precisione i settori che restano fuori dal perimetro del beneficio, in coerenza con le regole europee in materia di aiuti di Stato. Sono esclusi l’industria siderurgica, il settore carbonifero e della lignite, i trasporti con la sola eccezione delle attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti, la produzione e la distribuzione di energia, le infrastrutture energetiche, la banda larga e i settori creditizio, finanziario e assicurativo. Si tratta di un elenco che riflette la logica della politica europea di coesione, orientata a sostenere la trasformazione produttiva e industriale piuttosto che attività infrastrutturali o finanziarie già destinatarie di altri strumenti agevolativi.
Le regioni della ZES Unica
Il perimetro territoriale della ZES Unica è stato significativamente ampliato negli ultimi anni e oggi comprende sia le tradizionali aree del Mezzogiorno sia alcune regioni del Centro Italia. Rientrano nelle cosiddette zone “a” del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ossia le aree con il più elevato grado di sostegno comunitario, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A queste si affiancano, nelle zone “c” del TFUE, l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria, queste ultime due aggiunte dall’articolo 1 della legge 171/2025. La distinzione tra zone “a” e zone “c” è particolarmente rilevante perché incide direttamente sulle percentuali massime di aiuto applicabili e, di conseguenza, sull’entità del credito d’imposta riconosciuto.
Le tipologie di progetto di investimento iniziale
L’agevolazione riconosce il credito d’imposta esclusivamente in presenza di un progetto di investimento iniziale qualificabile secondo le definizioni del Regolamento UE 651/2014. Le tipologie ammesse sono quattro e coprono in modo esaustivo le principali fattispecie di sviluppo aziendale. La prima è la realizzazione di un nuovo stabilimento, la seconda è l’ampliamento di uno stabilimento già esistente, la terza è la diversificazione produttiva attraverso la realizzazione di nuovi prodotti o servizi precedentemente non offerti dall’impresa, la quarta è il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. Ciascuna di queste tipologie deve essere correttamente qualificata in sede di istanza, perché la natura del progetto incide sulla documentazione richiesta e sulle modalità di rendicontazione.
I beni agevolabili e i limiti di importo
Sono ammissibili al beneficio i macchinari nuovi, gli impianti, le attrezzature varie e gli immobili strumentali, anche già utilizzati, oltre ai terreni che possono concorrere fino a un massimo del 50% dell’investimento complessivo. L’acquisizione dei beni può avvenire anche attraverso la locazione finanziaria, soluzione che amplia in modo significativo le opportunità di pianificazione finanziaria per le imprese. Il costo è considerato al netto dell’IVA, con l’unica eccezione dell’IVA indetraibile, che concorre a formare il valore agevolabile.
La disciplina prevede inoltre soglie precise di rilevanza dell’investimento. Il limite massimo per ciascun progetto è fissato in 100 milioni di euro, oltre i quali si applicano le regole specifiche dei grandi progetti di investimento previste dalla normativa europea. Sul fronte opposto, è richiesto un costo minimo di progetto pari a 200.000 euro, al di sotto del quale l’investimento non è agevolabile. Restano tassativamente esclusi dal beneficio i beni destinati alla vendita, i beni trasformati o assemblati per ottenere prodotti a loro volta destinati alla vendita e i materiali di consumo, in quanto non riconducibili alla nozione di investimento strutturale.
Una premessa indispensabile per pianificare correttamente l’accesso al beneficio
La conoscenza puntuale del quadro normativo, dei requisiti soggettivi, del perimetro territoriale e della tipologia di investimenti agevolabili rappresenta la base sulla quale costruire qualsiasi successiva attività di compilazione delle istanze, calcolo del credito e gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Errori o approssimazioni in questa fase iniziale, dalla qualificazione del progetto all’individuazione dei beni ammissibili, possono compromettere in modo irreversibile la spettanza del beneficio. Una pianificazione anticipata, supportata dalla verifica preventiva dei requisiti di accesso e dalla corretta classificazione dell’investimento secondo le quattro tipologie previste, consente alle imprese di affrontare con maggiore sicurezza le successive fasi procedurali e di massimizzare il vantaggio fiscale.
